per l’acquisto della prima casa per max 18 mesi (rif. art.54 Decreto n.18/2020). Il modulo può essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca (è opportuno e consigliato contattare sempre la propria banca prima di compilare il modulo, per gli opportuni chiarimenti bancari).
Possono presentare la domanda:
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, a progetto o co.co.co, che hanno perso il lavoro;
- in caso di morte del lavoratore o sopraggiunto grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%;
- i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
-i lavoratori autonomi ed i professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre:
- non è più richiesta la presentazione dell’ISEE
- è possibile beneficiare della sospensione del mutuo, anche in passato era stata già richiesta (purché il pagamento delle rate sia ripreso da tre mesi)
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
- Nell'ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate che scadono successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di presentazione della domanda,non oltre i 3 mesi precedenti.
La domanda di sospensione può essere presentata anche per i mutui concessi da meno di un anno, per importi fino a 400 mila euro e per i mutui concessi tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.