per i genitori previsti dall’art. 23 del DL n.18/2020 con altre misure previste dal Decreto Legge stesso (vedi il Bollettino Informativo ENS Edizione Speciale n. 6 per l'approfondimento completo).

In particolare Il Messaggio INPS n.1621 al punto 4 ha chiarito che il genitore lavoratore dipendente con figli con disabilità può prendere nello stesso mese:

- tutto o parte del congedo (15 giorni), più

- i tre giorni ordinari di permessi Legge 104/92, più

- i 12 giorni ulteriori (tutti o parte) previsti dall’art. 24 dello stesso decreto-legge.

È inoltre possibile fruire del congedo di 15 giorni COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare fruisce, anche per lo stesso figlio, dei permessi lavorativi articolo 33 della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo parentale straordinario (art. 33 e art.42 comma 5 del D.lgs n. 151/2001).

Il congedo COVID-19 non può INVECE:

- essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, (ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni);

- il congedo è incompatibile con la richiesta del bonus baby-sitting, anche se la richiesta è presentata dall’altro genitore;

- il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;

- il congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, dei riposi giornalieri per allattamento, per lo stesso figlio.

pdfMessaggio INPS 1621 del 15 aprile 2020

https://youtu.be/3ItEPFMCycQ