Il decreto, per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, impone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali: potranno rimanere aperte solo le attività indicate nell'Allegato 1 al decreto medesimo (consultabile qui sotto).
In sintesi, restano attivi solo i servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, trasporti, ed il commercio di generi alimentari, di prima necessità, farmaci, edicole e tabacchi. I professionisti già indicati nei precedenti decreti (avvocati, contabili, architetti, ingegneri e giornalisti) possono continuare a lavorare. Restano aperti anche gli Uffici Postali, Bancari, Assicurativi e Finanziari .
È inoltre assolutamente vietato spostarsi con mezzi pubblici o privati dal Comune in cui ci si trova attualmente.
Vedi Testo Completo DPCM 22 marzo 2020
Vedi Allegato 1 Elenco attività industriali e commerciale consentite