Vediamo nel dettaglio le misure a favore dei Lavoratori, Disabili e Famiglie:

  • il Fondo a favore del Terzo Settore è incrementato di 100 milioni di euro per sostenere le attività delle Associazioni di volontariato, delle APS e delle fondazioni del terzo settore (art.67);
  • i datori di lavoro che hanno già usufruito per i dipendenti del periodo di 9 settimane di Cassa Integrazione per Covid-19, possono usufruire di ulteriori 5 settimane (da utilizzare entro il 31 agosto) e di ulteriori 4 settimane da utilizzare dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 (art. 68, 69 e 70);
  • i giorni di congedo familiare (con stipendio al 50%) per i genitori con figli fino a 12 anni (senza limite di età se disabili) sono aumentati da 15 a 30 (complessivi) da utilizzare entro il 31 luglio 2020; oppure i genitori (uno dei due) possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche, senza retribuzione e senza contributicon il diritto al mantenimento del posto di lavoro (art. 72 c. 1 lettera a) e b);
  • il bonus baby sitting è aumentato da 600 a 1200 euro (complessivi) e può essere speso anche per Centri Estivi e Centri per l’Infanzia. Il bonus passa da 1000 a 2000 euro per i dipendenti del settore sanitario e socio sanitario (art. 72 c.1 lettera c) e c.2 lettera a);
  • sono concessi, oltre ai 3 giorni ordinari mensili, ulteriori 12 giorni di permessi lavorativi L.104/92 da utilizzare tra maggio e giugno 2020, (art. 73);
  • il periodo trascorso in quarantena o sorveglianza attiva è equiparato alla malattia fino al 31 luglio 2020 (prima fino al 30 aprile 2020). Anche l’assenza dal lavoro delle persone con disabilità in situazione di gravità, immunodepresse o con patologie oncologiche o in trattamento salvavita (con apposito certificato medico) è equiparata alla malattia fino al 31 luglio 2020 (art.74);
  • gli obblighi e gli adempimenti obbligatori per le persone che percepiscono il Reddito di cittadinanza, oppure la Naspi o Discoll (indennità mensili di disoccupazione) sono sospesi per ulteriori due mesi, fino a luglio 2020(art.76); Non è sospesa l’erogazione del RdC , Naspi o Discoll, sono sospesi solo gli adempimenti a carico di chi le percepisce;
  • i contributi già previsti per le imprese per l’acquisto di mascherine, gel e altri dispositivi per la protezione sanitaria dei dipendenti, collaboratori e altri, vengono estesi anche agli Enti del Terzo Settore (art.77);
  • le procedure per i licenziamenti individuali o collettivi iniziate dopo il 23 febbraio 2020 e l’avvio di nuove procedure, entrambe già sospese fino al 17 maggio 2020, sono ulteriormente sospese fino al 17 agosto 2020(art.80);

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA COVID-19 

  • viene istituito il Reddito di Emergenza (REM)per le famiglie residenti in Italia, con ISEE inferiore a 15.000 euro. Il REM non è compatibile con il reddito di cittadinanza (RdC), ma è compatibile con le pensioni di sordità e altre invalidità. La domanda va presentata entro il mese di giugno 2020(art.82); Appena sarà pubblicata la relativa Circolare INPS, daremo ulteriori informazioni sui requisiti e le modalità di presentazione delle domande 
  • ai professionisti e lavoratori con contratti co.co.co che ne hanno già beneficiato a marzoviene erogata l’ indennità di euro 600 anche per il mese di aprile;
  • ai lavoratori co.co.co che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta una indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020;
  • ai liberi professionisti con partita IVA che nel secondo trimestre del 2020 hanno perso il 33% (o più) del proprio reddito rispetto
  • ai lavoratori autonomi che ne hanno già beneficiato a marzoviene erogata l’ indennità di euro 600 anche per il mese di aprile;
  • ai lavoratori dipendenti e autonomi stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che ne hanno già beneficiato nel mese di marzo, viene erogata una indennità di euro 600 anche per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020;
  • ai lavoratori agricoli viene erogata una indennità di 500 euro per il mese di aprile;
  • ai lavoratori stagionali di altri settori, intermittenti, autonomi senza p.iva, incaricati di vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo e lavoratori con contratto di collaborazione CONI e CIP, viene erogata una indennità di euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 (art.84 e 98);
  • per i lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro è prevista una indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. Le domande possono essere presentate presso i Patronati (art. 85);
  • le indennità previste dagli articoli 78, 84, 85 e 98 non sono cumulabili tra loro(art. 86); si possono cumulare con la pensione di sordità e di altre invaliditànon spettano ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati
  • fino al 31 luglio 2020 i lavoratori del settore privato con figli minori di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro, se compatibile, in modalità smartworking;
  • i pubblici dipendenti (ad eccezione della sanità pubblica e privata, operatori sociali ed altri settori specifici) rimangono in smart working fino al 31 luglio 2020;
  • i datori di lavoro privati possono applicare lo smart working fino al 31 luglio 2020 a tutti i dipendenti (se la tipologia di lavoro lo consente) (art.90);

Il decreto passa ora all’esame ed approvazione delle Camere, che potrebbero apportare alcune modifiche e/o correzioni. Attendiamo inoltre le Circolari dell’INPS con le istruzioni per presentare le domande per ottenere permessi, indennità e altro. Vi invitiamo pertanto a seguire gli aggiornamenti e comunicati sul sito ENS www.ens.it.

pdfBollettino Informativo ENS n.8
pdfDECRETO - LEGGE 19 MAGGIO 2020 - N 34.pdf

https://youtu.be/0cjO4wVXXoM