persone con disabilità in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92)

- persone in condizione di rischio in quanto immunodepresse o con patologie oncologiche o in trattamento salvavita

POSSONO ASSENTARSI DAL LAVORO FINO AL 30 APRILE 2020 e che tale ASSENZA È EQUIPARATA AL RICOVERO OSPEDALIERO.

Non è specificato se per beneficiare di tale opportunità occorre il certificato del medico curante con gli estremi del provvedimento del Governo (art. 26 DL 18/2020), come per le persone in quarantena o in vigilanza domiciliare di cui al comma 1. In tal caso richiedenti potranno essere soggetti a verifiche e controlli domiciliari, come nello stato di malattia.Si avvisa inoltre che tale periodo di assenza, in quanto equiparato alla malattia ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge n 18/2020, avrà lo stesso trattamento economico previsto normalmente dai contratti di lavoro di riferimento (pubblici o privati) e quindi potrebbe comportare decurtazioni dallo stipendio .

Ecco qui sotto il testo integrale dell'Art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n 18.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legaliattestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità.

https://youtu.be/bP2XTkV21r0