L’Ufficio Affari Generali dell’ENS segnala che la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali INPS con Messaggio n 1621 del 15 aprile 2020 ha fornito importanti chiarimenti sulle possibili compatibilità dei 15 giorni di congedo (cosiddetto congedo COVID-19)
per i genitori previsti dall’art. 23 del DL n.18/2020 con altre misure previste dal Decreto Legge stesso (vedi il Bollettino Informativo ENS Edizione Speciale n. 6 per l’approfondimento completo).
In particolare Il Messaggio INPS n.1621 al punto 4 ha chiarito che il genitore lavoratore dipendente con figli con disabilità può prendere nello stesso mese:
– tutto o parte del congedo (15 giorni), più
– i tre giorni ordinari di permessi Legge 104/92, più
– i 12 giorni ulteriori (tutti o parte) previsti dall’art. 24 dello stesso decreto-legge.
È inoltre possibile fruire del congedo di 15 giorni COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare fruisce, anche per lo stesso figlio, dei permessi lavorativi articolo 33 della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo parentale straordinario (art. 33 e art.42 comma 5 del D.lgs n. 151/2001).
Il congedo COVID-19 non può INVECE:
– essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, (ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni);
– il congedo è incompatibile con la richiesta del bonus baby-sitting, anche se la richiesta è presentata dall’altro genitore;
– il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
– il congedo non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, dei riposi giornalieri per allattamento, per lo stesso figlio.

