MISURE CONTRO IL CONTAGIO

L’art. 1 del DPCM stabilisce che, a partire dal 15 giugno 2020, è consentito accedere ai parchi pubblici ville e giardini e svolgere attività sportiva e motoria all’aria aperta, sempre rispettando il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (due metri per l’attività sportiva).

I bambini, ragazzi e persone anziane o disabili, possono essere accompagnate da familiari o persone conviventi o incaricate della loro cura.

I minorenni possono accedere alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini insieme a familiari o persone conviventi o incaricate della loro cura: dal 15 giugno aprono anche i Centri Estivi e tutti i luoghi dove si svolgono attività di gioco, ricreative ed educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori dedicati.

Le attività sportive e motorie presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento.

Dal 12 giugno 2020 eventi e competizioni sportive riconosciute d’interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle Federazioni Sportive, si svolgeranno “a porte chiuse” cioè all’aperto ma senza pubblico, nel rispetto dei Protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni Sportive nazionali.

Dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport “di contatto”; le Autorità competenti dovranno preventivamente accertare l’andamento del contagio nei rispettivi territori e decidere se autorizzare o no.

Anche le attività dei comprensori sciistici e quelle degli stabilimenti balneari potranno essere svolte ma solo dopo che le Autorità competenti abbiano accertato la compatibilità con l’andamento del contagio sul territorio.

Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica (da fermi)  e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Riaprono anche le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo ma solo dopo che le Regioni avranno stabilito le linee guida per ridurre il rischio di contagio.

Riprendono gli spettacoli nei teatri, sale da concerto e cinema e in altri spazi, anche all’aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati, ed il limite massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso.

Restano vietati gli eventi sia in spazi chiusi sia all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle distanze.

Per quanto riguarda la conclusione dell’Anno Scolastico 2019/2020, le modalità di svolgimento degli Esami (laddove previsti) e la ripresa delle attività educative e didattiche a settembre 2020, è confermato quanto comunicato con Bollettino Informativo ENS Ed. Speciale n.11 prot. 2744 del 5/06/2020.

Nelle Universita', Accademie e simili possono essere  svolti  esami,  tirocini, seminari, attività di ricerca e laboratori sperimentali e l’utilizzo delle biblioteche, a condizione che gli spazi siano organizzati in maniera da ridurre il rischio di contagio. In caso contrario, continueranno ad essere svolti in modalità online.

Le attivita' di  centri  benessere, centri  termali , centri culturali e centri sociali sono consentite nel rispetto delle Linee Guida e Protocolli approvati dalle rispettive Regioni.

RIMANE IL DIVIETO:
per gli accompagnatori DI RIMANERE NELLE SALE DI ATTESA DEI PRONTO SOCCORSO;
per parenti e visitatori di ACCEDERE ALLE CASE DI RIPOSO O DI RIABILITAZIONE PER ANZIANI e/o ANZIANI DISABILI;

E’ confermato, laddove possibile:

a) lo svolgimento del lavoro in modalità lavoro-agile,al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b )l’incentivazione a usufruire di ferie e congedi retribuiti;
c) l’applicazione di protocolli di sicurezza anti-contagio e di strumenti di protezione individuale;
d) l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

SICUREZZA NELLA ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Al fine di contenere il contagio e svolgere in sicurezza le attività produttive e industriali, è imposto su tutto il territorio nazionale, il rispetto dei Protocolli del 24 aprile 2020 riguardanti gli ambienti di lavoro ed i cantieri, e del Protocollo del 20 marzo 2020 per il settore trasporto e logistica (art. 2).

INFORMAZIONE E PREVENZIONE             

Su tutto il territorio nazionale, tutte le Amministrazioni pubbliche o private, le Scuole ed Università, gli Uffici e luoghi aperti al pubblico, le Strutture Sanitarie di qualsiasi tipo, le Aziende di Trasporto pubblico o privato DEVONO RISPETTARE E DIFFONDERE LE INFORMAZIONI PER IL RISPETTO DELLE REGOLE PER PREVENIRE IL CONTAGIO, L’USO DELLE MASCHERINE ED IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA   

Si ricorda che NON C’E’ OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE per i bambini al di sotto dei 6 anni d’età e per le persone con disabilità che non sono compatibili con l’uso delle mascherine (art.3).

ENTRATA/USCITA DALL’ITALIA

Gli spostamenti in entrata ed uscita dall’Italia sono consentiti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Fino al 30 giugno 2020, restano invece vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli elencati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, sanitarie, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» (art.4 e 5).

Per i passaggi o transiti occasionali in Italia e per i soggiorni brevi (max 120 ore)di cittadini dei suddetti  Stati e territori dai quali non è consentito venire in Italia, ci sono altre regole che regolano caso per caso(art.6). Ci sono inoltre regole e adempimenti specifici anche per chi entra in Italia con le navi da crociera (art.7).

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’

Le Regioni sono autorizzate a riattivare tutte le attivita'sociali e sanitarie per le persone con Disabilità, anche nei Centri Diurni, sulla base di Piani Territoriali predisposti dalle Regioni stesse.

I Piani Territoriali devono assicurare il rispetto di protocolli e disposizioni  per  la  prevenzione e tutela della salute dei disabili e degli operatori.

Le persone con disabilita' motorie, con autismo, con disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche psichiatriche e comportamentali o persone non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri accompagnatori  o  assistenti,  al di sotto della distanza di minima prevista di un metro (Art.9).

pdfBolletttino_Informativo_ENS_ES_n12_DPCM_11_giugno_2020.pdf
pdfAllegati_dpcm_11giugno2020.pdf
pdfDPCM_11_giugno_2020.pdf

https://youtu.be/9z6MuD9aEck