Eco bonus e sisma bonus si possono fruire con le seguenti modalità:
- LA SPESA SOSTENUTA SI PUÒ DETRARRE IN 5 RATE ANNUALI;
- LA SPESA SOSTENUTA SI PUÒ TRASFORMARE IN CREDITO D'IMPOSTA;
- SI PUÒ FRUIRE DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA CHE ESEGUE I LAVORI, DI UNO SCONTO PARI ALL'IMPORTO DELLA DETRAZIONE;

Le detrazioni spettano:
- AI CONDOMÌNI
- AGLI EDIFICI UNIFAMILIARI
- AGLI IACP (ISTITUTI CASE POPOLARI)
- ALLE COOPERATIVE CHE DANNO IN COMODATO GLI ALLOGGI AI PROPRI SOCI

ECOBONUS : i lavori ammissibili

1 - Isolamento termico involucro edificio con materiali isolanti a norma del Decreto del Ministero dell'ambiente 11 ottobre 2017;

2 - Impianti di climatizzazione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento (invernali) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione, con efficienza classe A;
- a pompa di calore, ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- a microgenerazione;

3- Altri interventi

La detrazione fino al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico se eseguiti insieme ai lavori descritti sopra al punto 1) ed al punto 2).

SISMA BONUS

Il Decreto Rilancio prevede la detrazione fino al 110%, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono interessati gli edifici destinati ad abitazioni principali nelle zone a rischio sismico medio/elevato zone 1,2 e 3.

Le zone sismiche 4 (cioè quelle a basso rischio) sono escluse dalle agevolazioni.
Per conoscere le zone sismiche in Italia vai sul link: http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica

Impianti fotovoltaici

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a in terventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. La detrazione spetta a condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati con l'Ecobonus (vedi alpunto 1 e punto 2).

La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni (110%).

Tali detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto­ consumata e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Colonne ricarica per auto elettriche

Spetta la detrazione del 110% anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali. Per beneficiare della detrazione, la installazione delle infrastiutture per la ricarica deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi agevolati (vedi lavori indicati al punto 1 e punto 2) dell'Ecobonus.

pdfBollettino_Informativo_ENS_ES_n.10_prot_2674_del_3_giugno_2020.pdf

https://youtu.be/BFDNSBvVC34