I 12 giorni aggiuntivi , così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Il lavoratore che ha già ricevuto l'autorizzazione ai permessi della L. 104/92 per i mesi di marzo e aprile, non è tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione dei 12 giorni aggiuntivi. Naturalmente bisogna comunicare al datore di lavoro quali sono i giorni in cui si intende usufruire dei 12 giorni di permessi "aggiuntivi".

Sono confermati inoltre per i lavoratori del settore privato, le altre misure previste dallo stesso DL Cura Italia:

- la possibilità di 15 giorni di congedo COVID-19 retribuito al 50% per i genitori di bambini fino a 12 anni ,e senza tetto di età per figli in situazione di handicap grave. La domanda va presentata al datore di lavoro;

- il bonus baby sitting fino a 600 euro, per i genitori di bambini fino a 12 anni ,e senza tetto di età per figli in situazione di handicap grave. La domanda va presentata all'INPS.

CONGEDO E BONUS NON SI POSSONO CUMULARE

Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, la Circolare INPS chiarisce che le domande:

di fruizione dei 12 giorni di Legge 104/92 per sè e per assistere i familiari in situazione di gravità

dei 15 giorni di congedo COVID-19

vanno presentate direttamente alla propria Amministrazione Pubblica, secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

Le domande, invece, per il bonus baby sitting vanno presentate online all'INPS (vedi Comunicato ENS del 25 marzo sulla Circolare INPS n 44/2020) e va attivato il libretto di Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. 

Si segnala infine che il Ministero del Lavoro, con Circolare n 3 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto "Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18. Circolare esplicativa", oltre a fornire importanti chiarimenti di interesse generale per i lavoratori pubblici (e quindi per i propri dipendenti) ha ribadito, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:

1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di certificazione medica. 

pdfCircolare INPS n 45 del 25 marzo 2020
pdfMessaggio INPS 1281 del 20 marzo 2020
pdfAllegato a Messaggio INPS 1281

https://youtu.be/Ez5znMP4Dgs